Unione europea (UE)
Politica agricola comune dell’UE (PAC)
Nuova PAC 2021 – 2027
La Commissione UE prevede di rielaborare la Politica agricola comune (PAC) per il prossimo quadro finanziario UE per gli anni dal 2021 al 2027. In seguito a una consultazione preliminare concernente il futuro della PAC,il 1° giugno 2018 sono state presentate proposte legislativesulla nuova PAC. La Commissione propone di ridurre del 5 per cento circa i mezzi finanziari per la Politica agricola comune. I pagamenti diretti agli agricoltori dal 2020 potrebbero essere quindi inferiori del 5 %. La nuova PAC persegue nove obiettivi:
garanzia di un reddito adeguato
potenziamento della competitività
rapporti di forza leali nella filiera alimentare
misure per la protezione del clima
protezione dell’ambiente
conservazione di paesaggi e varietà biologica
promozione del cambio generazionale
aree rurali vive
protezione della salute e della qualità alimentare
La nuova PAC mira a una maggiore flessibilità e semplificazione, a un’impostazione più mirata del sostegno, a maggiori ambizioni nella protezione dell’ambiente e del clima e a un utilizzo maggiore di conoscenze e innovazione. La PAC semplificherà i meccanismi della politica agricola per apportare un valore aggiunto agli agricoltori e alla società.Inoltre potenzierà il sostegno di piccole e medie aziende familiari nonché di giovani agricoltori. Un obiettivo della futura PAC è anche potenziare lo sviluppo di comunità rurali. La nuova PAC rivendica misure di protezione dell’ambiente e del clima obbligatorie e facoltative, inoltre i pagamenti diretti saranno connessi a maggiori requisiti di protezione dell’ambiente e del clima. La nuova PAC investirà di più nella ricerca e nell’innovazione per dare la possibilità agli agricoltori di beneficiare dei risultati ottenuti.
Politica agricola comune dell’UE
La politica agricola comune dell’Unione europea (PAC) si fonda su due pilastri. Il primo, contenente la maggior parte dei fondi, comprende i pagamenti diretti e i provvedimenti di rilevanza per il mercato, il secondo è incentrato sullo sviluppo delle aree rurali e i contributi sono versati mediante il fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Dall’attuazione della PAC 2014 – 2020 i pagamenti concessi nel quadro del primo pilastro sono quasi del tutto disaccoppiati.
Gli Stati membri possono collegare una quota limitata (fino all’8 %) dei pagamenti diretti a determinati prodotti.
Al fine di migliorare le prestazioni ambientali dell’agricoltura europea, gli Stati membri devono destinare il 30 % degli aiuti del primo pilastro a pagamenti ecologici. Per il versamento di tali pagamenti diretti la Commissione ha posto tre condizioni: (1) la preservazione dei prati permanentemente inerbiti su scala regionale, (2) la presenza di superfici ecologiche prioritarie sul 5 per cento della superficie agricola e (3) la diversificazione delle colture.
La convergenza degli aiuti mira ad assicurare una ripartizione più equa dei pagamenti diretti. Entro il 2019 ogni Stato membro riceverà almeno il 75 % della media comunitaria e, al suo interno, ogni azienda riceverà almeno il 60 % della media degli aiuti versati nella stessa regione o Stato. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di prendere misure per limitare al 30 % al massimo la perdita per azienda.
La PAC attuale assicura un sostegno particolare ai giovani agricoltori (fino a 40 anni) che beneficiano, per i cinque anni successivi all’inizio dell’attività, di un aiuto obbligatorio sotto forma di un supplemento del 25 % sui pagamenti diretti generali. Anche le regioni sfavorite, segnatamente quelle di montagna, beneficeranno di un maggiore sostegno. Gli Stati membri, a titolo facoltativo, possono destinare a tale scopo un importo corrispondente al massimo al 2 % del loro preventivo.
Infine, solo gli agricoltori attivi possono beneficiare degli aiuti previsti. Le aziende che non esercitano l’agricoltura a titolo professionale sono pertanto escluse dai pagamenti diretti. Tra queste vi sono, segnatamente, i terreni da golf, le ferrovie, gli aerodromi e i campi sportivi.
I quattro regolamenti di base della PAC attuale sono stati adottati il 16 dicembre 2013 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri dell’UE. Disciplinano rispettivamente lo sviluppo rurale, i pagamenti diretti, le misure di mercato e le questioni orizzontali quali il finanziamento e il controllo. La Commissione ha successivamente emanato gli atti delegati e di esecuzione necessari, e ogni Stato membro ha precisato le disposizioni applicabili per l’attuazione a livello nazionale.
Maggiori informazioni, in particolare sugli aiuti del secondo pilastro, sono disponibili al sito Internet della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.
Accordo agricolo CH/UE
L’accordo del 21 giugno 1999 tra Svizzera e UE sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) mira a migliorare l’accesso reciproco al mercato mediante l’abolizione di ostacoli tariffali (contingenti d’importazione e soppressione dei dazi doganali) e non tariffali (prescrizioni sui prodotti o disposizioni in materia di omologazione) in alcuni settori di produzione. Firmato nel quadro degli Accordi bilaterali I, l’accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
I membri del Comitato misto incaricato della gestione dell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE si sono riuniti l’11 ottobre 2018 per la diciottesima volta. Nel quadro del prossimo aggiornamento dell’accordo si prevede, tra l’altro, di aggiornare l’elenco delle denominazioni protette negli allegati 7 (vino) e 8 (bevande spiritose). L’aggiornamento dell’appendice 1 (prescrizioni legali) e il coinvolgimento ufficiale della Svizzera in TRACES secondo l’appendice 2 dell’allegato 9 (bio) figura altresì all’ordine del giorno. Sulla base della revisione del sistema armonizzato del 1° gennaio 2017 si prevede un aggiornamento anche degli allegati 1 e 2.
Protocollo n. 2
Il Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio del 1972 disciplina il traffico di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE. Tale protocollo è stato rivisto nel quadro degli Accordi bilaterali II ed è entrato in vigore nel 2005. Con il 74 % delle importazioni e il 58 % delle esportazioni, nel 2017 l’UE si riconferma il principale partner commerciale della Svizzera anche per i prodotti agricoli trasformati.
Il Protocollo n. 2 consente alla Svizzera di compensare gli svantaggi di prezzo delle materie prime agricole nel commercio di prodotti agricoli trasformati con l’UE per l’industria alimentare sul fronte delle importazioni e delle esportazioni (cosiddetto meccanismo di compensazione dei prezzi). Nel 2018 sono stati versati per l’ultima volta i contributi d’esportazione per prodotti agricoli trasformati in quanto saranno aboliti con effetto al 1° gennaio 2019 in attuazione della decisione sulla concorrenza all’esportazione dell’OMC adottata in occasione della Conferenza dei ministri tenutasi a Nairobi nel dicembre 2015. La riscossione di dazi all’importazione non è interessata dalla decisione dell’OMC.
Le misure di compensazione dei prezzi non devono superare le differenze di prezzo delle materie prime agricole esistenti tra Svizzera e UE. Il Protocollo n. 2 contempla i prezzi di riferimento e le differenze di prezzo rilevanti per le misure di compensazione. Queste sono esaminate una volta all’anno e, se necessario, adeguate in accordo con l’UE. I prezzi di riferimento sono stati rivisti l’ultima volta il 1° maggio 2018.
Brexit
Con la dichiarazione formale di uscita del Regno Unito del 29 marzo 2017 è iniziato un periodo di due anni per i negoziati con l’UE concernenti un contratto di uscita coordinati dalla Direzione degli affari europei. Poiché il Regno Unito è un importante partner della Svizzera, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) segue con attenzione i negoziati tra le due parti. Essendo il settore agricolo in Svizzera ampiamente armonizzato con l’UE, le future relazioni con il Regno Unito dipendono pertanto per molti ambiti dalla soluzione che l’UE troverà con tale Paese.
OMC
I negoziati Brexit hanno ripercussioni anche sull’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) poiché i Paesi membri dell’UE hanno notificato i loro impegni nei confronti dell’OMC in una lista congiunta. La Brexit comporta la stesura, da parte del Regno Unito, di una lista autonoma. L’UE ha avviato una procedura di deconsolidamento (art. XXVIII GATT) onde apportare i necessari adeguamenti alla lista. In ambito agricolo ciò riguarda i contingenti d’importazione comuni e i limiti massimi stabiliti per il sostegno interno che ora devono essere ripartiti tra l’UE e il Regno Unito. Gli Stati con interessi commerciali offensivi temono una perdita di flessibilità per gli esportatori. La Svizzera segue attentamente gli sviluppi in atto anche se i suoi interessi non sono particolarmente toccati grazie all’accordo agricolo comune concluso a suo tempo con l’UE.
Michelle Laug, UFAG, Settore Relazioni commerciali, michelle.laug@blw.admin.ch
Tim Kränzlein, UFAG, Settore Relazioni commerciali, tim.kraenzlein@blw.admin.ch
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